Investigazioni Difensive e Preventive Uso Legale Telef 026696454

Con il termine indagini difensive si intendono tutte le attività di investigazione e di indagine che il detective privato può svolgere, nell'interesse del proprio assistito. Le indagini difensive o investigazioni difensive, dovranno essere commissionate all’investigatore privato autorizzato dal difensore  della  persona offesa; con oltre 400 corrispondenti on line nel mondo, collaboraiamo con molteplici Avvocati e studi legali, effettuanto svariate indagini

 L’Agenzia Investigativa  idfox Srl è  autorizzata a  condurre indagini penali finalizzate alla raccolta di prove, producibili in giudizio a favore della  difesa a  fronte di una accusa illegittima.

Le indagini   private favore dell’accusato nel processo penale è regolamentata dall'art. 391-bis, secondo il quale gli investigatori privati possono conferire con persone in grado di rendere informazioni rilevanti alle indagini in corso.  Comunque,  l'investigatore privato ha l'obbligo di avvertire la persona interessata circa la scopo dello stesso; se si intende solo conferire o assumere informazioni indicando le modalità e la forma di  documentazione;  se la  persona interessata è sottoposta a indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato; Nel corso indagini a difesa, non possono assistere al colloquio la persona sottoposta alle indagini, né  la  persona  offesa  né   altre  parti .

L'Agenzia   investigativa   idfox ®    è   autorizzata   a condurre indagini penali difensive volte alla raccolta sia di prove tipiche che di prove atipiche, pertanto alla raccolta di documentl rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, di perizie, d'interrogatori verbalizzati e sottoscritti da eventuali testimoni, intervista di eventuali persone informate sui fatti, raccolta di foto, di video, di testimonianze; ed è un  valido supporto a favore della difesa  che decide di ricorrere ad investigazioni difensive, ex Art. 222 C.p.P. per individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, avvalendosi della collaborazione di sostituti e/o consulenti tecnici. 

Fonte: Cassazione: è lecito registrare una conversazione di nascosto col cellulare

 

Indagini Informatiche forensi; L’avanzamento sempre più rapido della tecnologia e di Internet ha stravolto la nostra vita; assieme alla profonda digitalizzazione dei sistemi di gestione ha portato, purtroppo, anche alla diffusione dei cosiddetti “crimini informatici”.

 

Per combattere questi crimini si sono sviluppate, in parallelo, svariate forme di prevenzione e di tutela, tra le quali emerge la figura del detective privato informatico.

 

L’agenzia IDFOX Srl è specializzata nelle indagini informatiche di carattere forense, ovvero finalizzate all’individuazione del crimine in questione, e rilascio di un report dettagliato dal valore probatorio.

 

A cosa servano le investigazioni informatiche forensi?

 

Le necessità sono molteplici:

 

-Investigazione mirata ad individuare tracce di un possibile crimine;

-Indagini per identificazione degli autori;

-Analisi forensi;

-Recupero dati cancellati (da WhatsApp, Facebook e altre chat) e password;

-Recupero dati da dispositivi fissi o mobili, analisi del traffico di una particolare intrusione;

-Bonifica dispositivi fissi o mobili intercettati, telefoni e computer.

-appropriazione fraudolenta o alterazione di dati e informazioni riservati ed altri possibili crimini informatici, molto spesso correlati a tentativi di spionaggio industriale.

-Su richiesta fornitura ed installazione software a tutela della privacy.

 

Riforma Cartabia

Come si vede, la procedibilità a querela è stata estesa a reati che, per lo più, sono di assai frequente contestazione: lesioni, minaccia, violenza privata, violazione di domicilio, furto, appropriazione indebita, truffa, disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone e

La prescrizione, le pene sostitutive e i nuovi poteri del gip. Entra in vigore la riforma scritta dalla ex ministra della Giustizia 

Per cui i seguenti reati: Furto, Truffa, Frode informatica, Appropriazione Indebita, Violazione domicilio, Lesioni Lieve, Lesioni Personali colpose, sinistri  stradali gravi, Lesioni personali Dolose, Molestie, Violenza Privata,  Danneggiamento  non aggravato e Sequestro di persona, pone il vincolo ad esporre regolare querela se si vuole essere tutelati.

 

Prescrizione, non più di due anni per il processo d'Appello 

È l'unica parte della riforma Cartabia già entrata in vigore nell'ottobre 2021. Ma è la più famosa, anche se finora non è mai stata applicata perché riguarda i reati commessi dopo il primo gennaio 2020. La Cassazione l'ha giudicata costituzionale. È anche la novità più discussa, come conferma l'ultimo odg Costa che sortirà una pdl per ripristinare la prescrizione che non muore mai. Con la Cartabia resta il blocco della prescrizione in primo grado, come prevede la legge Spazzacorrotti dell'ex ministro Bonafede. Il processo d'appello non può durare più di due anni e un anno quello in Cassazione. Poi il processo "muore". Per i dibattimenti più complessi è possibile arrivare a tre anni in Appello e 18 mesi in Cassazione. La legge Orlando sospendeva la prescrizione per 36 mesi tra Appello e Cassazione. 

 

Pene sostitutive, niente carcere sotto i 4 anni. Cella e lavoro per chi non paga .In gergo giudici e avvocati li chiamano i "liberi sospesi". Persone condannate a una pena detentiva fino a 4 anni che, dopo la sospensione automatica dell'ordine di carcerazione, chiedono una misura alternativa e restano liberi ma, appunto, sono "sospesi" in attesa di una decisione del tribunale di sorveglianza. D'ora in poi la pena potrà essere applicata subito dal giudice "di cognizione". Scegliendo tra pena pecuniaria per condanne fino a un anno, lavoro di pubblica utilità per condanne fino a tre anni, detenzione domiciliare e semilibertà fino a 4 anni. Già oggi, in esecuzione penale esterna, ci sono 73mila persone contro 55mila detenuti. Chi non paga la pena pecuniaria entro 90 giorni finisce in semilibertà. Chi non può pagarla va al lavoro di pubblica utilità. Ma se pagano sono liberi. 

Idagini preliminari, i nuovi poteri del gip che ha più controllo sul pm 

Cambia il rapporto tra pm e gip. Il giudice avrà un maggior potere di controllo sul pm. Verificherà i tempi dell'iscrizione di una notizia di reato e potrà costringere il pm a retrodatarla, a vantaggio dell'indagato. Una volta scaduti i 6-18 mesi concessi per indagare a seconda della gravità del reato, il pm dovrà archiviare o procedere al rinvio a giudizio. Ma soprattutto potrà farlo se è già in grado di prevedere che le prove in suo possesso consentono "una ragionevole previsione di condanna". Altrimenti dovrà archiviare, mentre oggi basta poter contare su elementi "idonei a sostenere l'accusa in giudizio". Comunque, scaduti i suoi termini di indagine, se il pm resta inerte, dovrà procedere alla discovery degli atti. Saranno il gip o il procuratore generale ad affrontare l'inerzia o a concedere più tempo.

 

La procedibilità, si allarga l'area dei reati perseguibili su querela 

Per reati come il furto o la violazione di domicilio, ma anche per le lesioni lievi o per le molestie, la violenza privata o il danneggiamento, il pm potrà far partire l'indagine soltanto se la vittima deciderà di presentare una querela. Altrimenti avrà le mani legate e dovrà fermarsi. La regola vale anche per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge e la querela può essere presentata da ieri. Se invece il reato commesso è "tenue", punito dalla legge con almeno due anni - a patto che non abbia a che fare con violenza sulle donne, stupefacenti o reati contro la Pa - potrà essere archiviato. Qualora il pm non dovesse farlo, potrà essere il giudice ad applicare la "tenuità del fatto", tenendo anche conto del comportamento successivo al reato, come aver soccorso subito la propria vittima. 

Giustizia riparativa, oltre il processo e la pena c'è la riparazione del danno 

Chi ha commesso un reato può "ripararlo". Il reato non solo sarà perseguito penalmente e quindi punito, ma sarà "riparata" la ferita inferta alle vittime con il delitto stesso. L'imputato e la vittima, presso apposite strutture pubbliche (saranno previsti centri presso ogni Corte di Appello), su base volontaria, sotto la guida di mediatori, potranno partecipare a incontri per prendere le distanze dal reato e quindi riparare il danno. Se il reato è procedibile d'ufficio la pena potrà essere ridotta fino a un terzo. I detenuti, dopo gli incontri con le vittime, potranno essere assegnati al lavoro esterno, ottenere permessi premio e misure alternative alla detenzione, nonché la liberazione condizionale. Se invece il reato è procedibile a querela, partecipare al tavolo della giustizia riparativa chiude il processo.

SENTENZA:  Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 2 marzo – 10 giugno 2016, n. 24288 Presidente Gentile – Relatore Verga Motivi della decisione Con sentenza in data 16 gennaio 2014 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale che in data 24 giugno 2010

Investigazioni per Avvocati e Studi Legali, ivi le attività  preventive  "art. 327 bis-commi 1 e 3 e 391 nonies c.p.p. , elementi di prova a favore dell' indagato/parte lesa, sopralluoghi e Consulenze Tecniche.  

Siamo inoltre accreditatri presso l'ordine  degli avvocati di Milano.

L'agenzia IDFOX Srl  , agenzia investigativa con sede in Milano ed operativa su tutto il territorio italiano es estero;  da 30 anni e al fianco di azienda, multinazionali, manager e  importanti avvocati e studi legali civili e panali per la fornitura di  informazioni e prove a tutela degli interessi di privati e aziende.

Siamo specializzati nelle  Indagini  Difensive, economiche, bancarie, assicurative e commerciali; indispensabili a supporto della difesa nell'ambito di procedimenti penali; violazione dei Doveri Coniugali, Prove sull'infedeltà da esibire in giudizio, documentazione di comportamenti incompatibili con il rapporto matrimoniale, Assegno Mantenimento, Accertamento convivenza more uxorio, attività lavorative,  tenore di vita del coniuge e dei figli maggiorenni; Prove a supporto della giusta causa del licenziamento, violazione del patto di non concorrenza, Indagini di natura contabile, economica e finanziaria nei casi di frode aziendale o contenziosi commerciali, da utilizzarsi in sede giudiziale o stragiudizialeEredità Controverse ed assicurative.  Bonifica ambientale, telefonica, perizie informatiche forensi, pulizia sbobinamento e trascrizione registrazioni audio, perizie calligrafiche

                                               FATTI, NON PAROLE!!!

 

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SENTENZA 13110/2019 - INVEST.NI DIFENSIVE PREVENTIVE

 Secono l'orientamento indicato nel provvedimento della Suprema Corte in commento, confermando quanto già stabilito dalla Corte di Appello di Genova, a un soggetto non è preclusa la facoltà di rivolgesi direttamente a un investigatore privato al fine di verificare la fondatezza dei propri sospetti circa comportamenti che lo coinvolgono e che costituiscono fattispecie di reato, evidenziando che le successive dichiarazioni dell'investigatore privato incaricato rese nel corso del giudizio sono legittime e possono essere utilizzate senza eccezione alcuna.

Nella fattispecie in esame, una società aveva incaricato un investigatore privato di svolgere dei controlli a seguito del sospetto che alcuni dipendenti si fossero impossessati in più occasioni di imprecisati quantitativi di carbone, sottraendoli alla società per cui lavoravano. La società tuttavia, per compiere tali attività investigative circa il sospetto del furto di materiale pregiato (carbone), non era obbligata a nominare un difensore, potendo rivolgersi direttamente a un investigatore privato per sanare i propri dubbi circa l'indebita sottrazione (questo era possibile in quanto l'art. 327-bis c.p.p. si riferisce unicamente all'attività svolta dal nominato difensore nel caso di pendenza di procedimento).

La Suprema Corte evidenzia quindi che "la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'attivazione dello statuto codicistico previsto per la regolazione delle attività di investigazione difensiva preventiva (ex artt. 391-nonies e 327-bis, cod. proc. pen.) è rimesso alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa. In tale ambito ricostruttivo, si è quindi ritenuta legittima l'attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 391-nonies, cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 1731 del 21.12.2017, dep. 16.01.2018, Colella, Rv. 272674, in motivazione)".

 CASS. PEN., SEZ. IV, SENTENZA N. 13110/2019 DEL 08.01.2019

 La facoltà di esercitare tali indagini è attribuita al difensore nel giudizio penale, con facoltà di avvalersi di investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, di consulenti tecnici.

L’investigatore privato Max MAIELLARO – titolare dell’agenzia investigativa IDFOX SRL – in possesso della licenza autorizzata per lo svolgimento di indagini difensive, ed in qualità di esperto in criminologia, criminalistica, analisi comportamentale e balistica applicata alla criminologia, può svolgere qualsivoglia tipo di indagine difensiva: in questa sua duplice veste, le attività che effettua sono qualitativamente e quantitativamente ampie e varie, tali da poter risultare valide, efficaci ed efficienti, per la difesa in giudizio.

Max Maiellaro presta attività di consulenza tecnica giudiziale e stragiudiziale nel campo investigativo, nonché nell'attività in campo penale. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 397/2000, le parti private coinvolte in un procedimento penale, acquisiscono il diritto di potersi avvalere di professionisti esperti, sempre su incarico del consulente legale, che permettono di rapportarsi alla pubblica accusa attraverso tecniche di investigazione proprie e del tutto indipendenti.

Cassazione: è lecito registrare una conversazione di nascosto col cellulare

La registrazione può legittimamente essere acquisita al processo senza l'autorizzazione del GIP e rappresenta una forma di autotutela 

Fonte: Cassazione: è lecito registrare una conversazione di nascosto col cellulare

 

SENTENZA:

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 2 marzo – 10 giugno 2016, n. 24288 Presidente Gentile – Relatore Verga Motivi della decisione Con sentenza in data 16 gennaio 2014 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale che in data 24 giugno 2010 aveva condannato S.C. per concorso in estorsione in danno di P.E., dichiarava la nullità della sentenza limitatamente alla condotta posta in essere dall'imputata nel luglio 2008 disponendo che dei presente provvedimento fosse data notizia al Pubblico Ministero in sede per le sue determinazioni, confermava nel resto la sentenza impugnata. In sede di appello la S. aveva eccepita la nullità della sentenza per avere il primo giudice pronunciato condanna anche in relazione all'episodio estorsivo commesso nel luglio 2008 nonostante nel capo di imputazione fossero contestati soli fatti di estorsione commessi nel mese di agosto e settembre del 2008. Ricorre per cassazione imputata deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in: 1. violazione di legge in relazione all'articolo 522 codice procedura penale in relazione all'articolo 604 comma uno codice di procedura penale. Rileva la ricorrente che la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla condotta posta in essere nel luglio 2008 disponendo che dei provvedimento fosse data notizia al PM in sede per le sue determinazioni e confermando le statuizione inerenti la pena inflitta in primo grado. Secondo la ricorrente tale modus operandi si palesa illegittimo per violazione dell'articolo 522 codice di procedura penale. Ritiene non condivisibile l'affermazione secondo la quale il capo di imputazione eliminato costituirebbe un'ipotesi di reato concorrente, costituendo al più un altro fatto di reato consumato nel luglio 2008, fatto ben diverso rispetto a quello delle presunte estorsioni poste in essere in agosto e settembre 2008. Si tratterebbe perciò non di reato concorrente, ma di altro fatto di reato che secondo la disposizione dell'articolo 604 comma uno codice procedura penale dovrebbe comportare la nullità dell'intera sentenza. Gli atti andavano trasmessi non al pubblico ministero, ma al giudice di primo grado. Si sarebbe così anche evitato di legittimare il giudice di secondo grado ad erogare una sanzione che non è di sua competenza. 2. violazione di legge in relazione alle dichiarazioni rese dalla persona offesa all'udienza dei 7 maggio 2009. Contesta il giudizio di credibilità della parte offesa rilevando che la sentenza di secondo grado ha fatto proprie le argomentazioni della sentenza di primo grado che però aveva ritenuto le dichiarazioni della parte offesa imprecise, disordinate cronologicamente e non aveva escluso che nella vicenda si potessero ravvisare profili di risentimento personale. Evidenzia che l'episodio dell'agosto 2008, si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della parte offesa; 3. violazione di legge in relazione all'articolo 271 codice di procedura penale in riferimento all'utilizzo della registrazione fonografica di un colloquio svoltosi tra presenti ad opera della parte offesa su sollecitazione dei carabinieri che, in quel contesto procedettero all'arresto della donna. Lamenta la mancanza di provvedimento autoritativo e sostiene che la dedotta inutilizzabilità coinvolge i risultati captativi che riscontrerebbero le dichiarazioni della persona offesa 4. violazione di legge in relazione alla determinazione dei trattamento sanzionatorio. Lamenta la mancata riduzione della pena per effetto delle concesse attenuanti generiche nel massimo consentito. II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Correttamente i giudici di appello hanno applicato il terzo comma dell'art. 604 c.p.p. nell'accogliere l'eccezione di nullità della sentenza sollevata dal ricorrente con i motivi di gravame per avere il primo giudice pronunciato condanna anche in relazione all'episodio estorsivo commesso nel luglio 2008, nonostante nel capo di imputazione fossero contestati solo fatti di estorsione commessi nel mese di agosto e settembre del 2008. Del tutto irrilevante è la dedotta questione se trattasi di reato concorrente o fatto nuovo considerato che il terzo comma dell'art. 604 c.p.p. prevede che " quando vi è stata condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni", decidendo sul resto . La seconda doglianza è formulata in modo assolutamente generico. Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa le cui dichiarazioni risultano confermate da ulteriori risultanze probatorie (pag. 3 sentenza impugnata) Il terzo motivo di ricorso è infondato. Deve premettersi che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute di propria iniziativa da uno degli interlocutori, non necessitano dell'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 c.p.p., in quanto non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma si risolvono in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni ed alle formalità proprie delle intercettazioni. Al riguardo le Sezioni Unite hanno evidenziato che, in caso di registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi, difettano la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la "terzietà" del captante. L'acquisizione al processo della registrazione dei colloquio può legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo; il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica dei colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale" (Cass. Sez. Un. 28-5-2003 n. 36747). Diversa è l'ipotesi di registrazione eseguita da un privato, su indicazione della polizia giudiziaria ed avvalendosi dì strumenti da questa predisposti. Dette registrazioni secondo la giurisprudenza di questa Corte ( N. 23742 del 2010 Rv. 247384, N. 42939 dei 2012 Rv. 253819 N. 7035 del 2014 Rv. 258551), alla quale il collegio aderisce, essendo effettuate col pieno consenso di uno dei partecipi alla conversazione, implicano un minor grado di intrusione nella sfera privata; sicché, ai fini della tutela dell'art. 15 Cost., è sufficiente un livello di garanzia minore, rappresentato da un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, che può essere costituito anche da un decreto del pubblico ministero. Tale provvedimento, infatti, rappresenta il "livello minimo di garanzie" richiamato in varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze n. 81 del 1993 e n. 281 del 1998) e al quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto riferimento, in mancanza di una specifica normativa, sia in materia di acquisizione dei tabulati contenenti i dati identificativi delle comunicazioni telefoniche (Sez. Un. 23-2-2000 n. 6), sia in tema di videoriprese eseguite in luoghi non riconducibili al concetto di domicilio, ma meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., per la riservatezza delle attività che vi si compiono (Cass. Sez. Un. 28-3-2006 n. 26795). Nel caso di specie,come indicato nella sentenza impugnata e non disatteso in fatto dal ricorrente che si limita a ventilare la verosimiglianza di un accordo con le forse dell'ordine, la registrazione è stata effettuata dal P., su sua iniziativa e senza l'ausilio di strumentazione fornita dalla polizia giudiziaria, correttamente pertanto l'acquisizione al processo della registrazione del colloquio è avvenuta attraverso il meccanismo di cui all'art. 234 c.p.p., comma 1. Fondata è la doglianza in punto pena considerato che non è stato calcolata correttamente la diminuzione della pena per la concessione delle circostanze attenuanti generiche indicata nella massima misura consentita, ma erroneamente conteggiata in misura superiore . La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena che deve essere rideterminata in anni 3 e mesi 10 di reti. ed € 380,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni 3 mesi 10 di reti. ed €. 380,00 di multa; rigetta nel resto il ricorso.     

Referenze: Collaboriamo con  primari studi di penalisti e giuslavoristi in un ambito così delicato ci permette di affiancare il cliente in ogni passaggio dell'indagine in modo rigoroso, evitando di esporre l'azienda a contestazioni, trattamento illecito di dati. Ogni caso è seguito direttamente dal titolare e supportato da professionisti esperti in materie giuridiche,  e consulenti tecnici

Le investigazioni penali più frequenti di cui ci occupiamo sono 

Attività investigativa preventiva, rintraccio di patrimoni occultati Italia ed estero, investigazioni economicxhe bancarie in tutti i paese compreso paradis

L'investigatore privato non può essere obbligato ad indicare la fonte delle informazioni oggetto della propria deposizione.

In tema di segreto professionale, l'ordinamento processuale comprende, tra coloro che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, gli investigatori privati autorizzati.
Per gli investigatori privati, qualora rifiutino di indicare la fonte delle informazioni poste ad oggetto della loro deposizione, è dunque esclusa la punibilità per il delitto di testimonianza reticente.

L'investigatore privato autorizzato dal Perfetto è, e resta, impegnato al silenzio sulle fonti della propria conoscenza e ove rendesse la dichiarazione testimoniale, riceverebbe un grave e inevitabile danno all'onore della propria persona e professione.
Anche costoro, pertanto, godono delle prerogative sul segreto professionale che spettano, in forza degli artt. 200 c.p.p., 249 c.p.c. e 384, co. 2, c.p.p. che scrimina penalmente il comportamento reticente chi colui che sia stato obbligato a deporre pur avendo la facoltà di astenersi dal deporre.
Quanto all'art. 200, co. 1, lett. b), c.p.p., invero, la legge sulle investigazioni difensive (art. 4, L. n° 397/00) ha modificato l'originario testo del codice di rito penale, poiché ora gli Investigatori privati sono espressamente annoverati nella categoria dei soggetti che sono legittimati ad opporre il segreto professionale, se muniti di autorizzazione prefettizia, avendo maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività, quale unico presupposto a cui è subordinata l'operatività del "diritto al segreto professionale". 
Cassazione Penale, Sez. VI, 11.01/25.02.2005 n° 7387, G.G., rv. 231459 

 LA MIA PERSONALE FILOSOFIA

Parliamo di cose delicate e non di fumo!!! Chi è si sente vittima di un’ingiustizia o viene accusato ingiustamente e si sente perseguitato non deve fare altro che contattare l’investigatore privato Max Maiellaro nonché titolare dell’agenzia Investigativa IDFOX SRL.  

PIU’ DELLE PAROLE PESANO I FATTI!!!

 

Filmato prova: ultime sentenze

                                         N E W   S    - 

 

 

Sistema di sorveglianza; riconoscimento di imputato ripreso da telecamere presenti sul luogo di consumazione del reato; codice in materia di protezione dei dati personali.

 

Indice

 

* 1 Richiesta di revisione

 

* 2 Assenza ingiustificata sul luogo di lavoro: prova

 

* 3 Discovery e omesso deposito di un video pedopornografico

 

* 4 Riprese audio-video autorizzate dal giudice

 

* 5 Riconoscimento dell’imputato ripreso dalle telecamere

 

* 6 Tentativo di violenza sessuale

 

* 7 Telecamere presenti sul luogo di consumazione del reato

 

* 8 Filmato con il cellulare

 

* 9 Riprese video effettuate da privati: le prove documentali

 

* 10 Efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche

 

* 11 L’esame delle immagini registrate dalle telecamere

 

* 12 Potere di ufficio del giudice

 

* 13 Filmato effettuato con un telefonino

 

* 14 Videoriprese: utilizzazione della prova

 

* 15 Documento e prova documentale: disconoscimento

 

* 16 Filmato video acquisito mediante copia su cd-rom

 

Richiesta di revisione

 

Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire “prove nuove” ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili.

 

(Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di revisione, escludendo che il riversamento in HD ad alta definizione del contenuto di un CD contenente un filmato dei fatti potesse integrare “prova nuova”, in quanto tale tecnologia ad alta definizione era già operativa ai tempi del processo definitosi con la sentenza oggetto dell’istanza).

 

Cassazione penale sez. IV, 14/07/2021, n.28724

 

Assenza ingiustificata sul luogo di lavoro: prova

 

Il datore di lavoro, onerato di fornire la prova che la condotta del dipendente ha determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l’addebito sia costituito dall’assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, grava invece sul lavoratore l’onere di provare elementi che possano giustificarlo.

 

Nella specie, è stato affermato, con accertamento di fatto genericamente contestato, che le risultanze probatorie acquisite dalla Commissione di disciplina erano basate su analitiche indagini svolte dai Carabinieri anche con l’ausilio di registrazioni video e fotografiche rispetto alle quali il lavoratore aveva mosso solo debole contestazione.

 

Il lavoratore non aveva assolto l’onere di allegare e di provare elementi, relativi alla sussistenza di cause di giustificazione o di dipendenza da causa a lui non imputabile delle assenze o false attestazioni, in grado di indurre il giudice di appello a ritenere insussistenti le condotte addebitategli causa del recesso. Tale statuizione non è oggetto di circostanziata censura.

 

Cassazione civile sez. lav., 26/02/2021, n.5478

 

Discovery e omesso deposito di un video pedopornografico

 

In tema di assunzione in incidente probatorio della testimonianza di una persona minorenne o degli altri soggetti di cui all’art. 392, comma 1-bis, c.p.p., la violazione dell’obbligo di integrale discovery, sancito dall’art. 393, comma 2-bis, c.p.p., determina, ex art. 178, lett. c), c.p.p., quando gli atti di indagine non depositati abbiano un’obiettiva rilevanza rispetto all’oggetto della prova, la nullità della stessa; qualora, invece l’omissione riguardi atti assolutamente irrilevanti, essa si traduce in una mera irregolarità eventualmente rilevante ai soli fini di cui all’art. 124 c.p.p., giacché, in tale ipotesi, non è in alcun modo limitato il diritto al contraddittorio in condizioni di parità delle armi rispetto al pubblico ministero. (Fattispecie relativa all’omesso deposito di un video pedopornografico, costituente corpo del reato, nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 600-ter, comma 1, n. 1, c.p.).

 

Cassazione penale sez. III, 24/02/2021, n.16673

 

Riprese audio-video autorizzate dal giudice

 

Le riprese audio-video, disposte previa autorizzazione del giudice, delle effusioni e dei rapporti sessuali tra l’indagato e la minore vittima di violenza sessuale, intrattenuti all’interno di un domicilio privato, sono utilizzabili in quanto configurano intercettazioni di comportamenti comunicativi, ancorché di tipo non verbale, espressivi di interazione ed idonei a trasmettere contenuti del pensiero o stati d’animo.

 

Cassazione penale sez. III, 22/07/2020, n.31515

 

Riconoscimento dell’imputato ripreso dalle telecamere

 

Il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.(Fattispecie relativa al riconoscimento dell’imputato effettuato attraverso i tratti somatici, le movenze, alcune particolari caratteristiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all’altezza).

 

Cassazione penale sez. II, 27/06/2019, n.42041

 

Tentativo di violenza sessuale

 

In tema di tentativo di violenza sessuale, in assenza del contatto fisico dell’imputato con la persona offesa, la prova della finalità di soddisfacimento dell’impulso sessuale può essere desunta da elementi esterni alla condotta tipica.

 

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna che aveva attribuito rilievo al rinvenimento, nel “personal computer” dell’imputato, di alcuni video riproducenti pratiche sessuali compatibili con la scena che lo stesso aveva cominciato a ricreare con le vittime minorenni, prima dell’involontaria interruzione dell'”iter criminis”).

 

Cassazione penale sez. V, 29/05/2019, n.39044

 

Telecamere presenti sul luogo di consumazione del reato

 

Il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.(Fattispecie relativa al riconoscimento dell’imputato effettuato attraverso i tratti somatici, le movenze, alcune particolari caratteristiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all’altezza).

 

Cassazione penale sez. II, 27/06/2019, n.42041

 

Filmato con il cellulare

 

In tema di valutazione della testimonianza della persona offesa nei reati sessuali la responsabilità dell’imputato può essere fondata anche esclusivamente su tale fonte di prova purché la valutazione sia adeguatamente motivata.

 

(Nel caso di specie, si trattava della produzione di materiale pornografico mediante l’utilizzo di una ragazza di minore età che aveva raccontato la vicenda in modo spontaneo genuino ricostruendo con precisione di dettagli i tempi, il luogo le modalità dell’azione fornendo una versione dei fatti logicamente ed intrinsecamente attendibili spiegando che la stessa aveva intrattenuto una relazione con  l’imputato e di non aver mai subito violenze né costrizioni da parte dello stesso precisando che durante l’episodio del rapporto sessuale orale filmato con il suo cellulare lei  aveva agito con la propria volontà ben conscia del fatto che l’uomo la stesse riprendendo).

 

Tribunale Milano sez. uff. indagini prel., 08/06/2018, n.906

 

Riprese video effettuate da privati: le prove documentali

 

Non è inutilizzabile la prova costituita da filmati che, realizzati mediante videoriprese legittimamente effettuate (nella specie all’interno di una chiesa), sono stati conservati per un tempo superiore a quello consentito dalla disciplina in materia di tutela della riservatezza, e fissato in ventiquattro ore successive alla rilevazione dal provvedimento in materia di videosorveglianza adottato in data 8 aprile 2010 a norma dell’art. 11 d.lg. n. 196 del 2003.

 

Cassazione penale sez. V, 28/05/2015, n.33560

 

Efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche

 

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 cod. civ., il “disconoscimento” che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

 

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all’originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l’assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero).

 

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2015, n.3122

 

L’esame delle immagini registrate dalle telecamere

 

Nell’ambito dell’accertamento del delitto di furto – nella specie consistente nella sottrazione di un oggetto posizionato sulla scrivania di un dipendente di un’impresa – non può dirsi raggiunta la prova della responsabilità dell’imputato quando, dall’esame delle immagini registrate dalle telecamere interne della ditta, questi è visto aggirarsi nei dintorni della suddetta postazione di lavoro e poi allontanarsi con una mano in tasca, senza che sia possibile distinguere l’atto di sottrazione di alcun oggetto, essendo la telecamera posizionata in alto e distante dal soggetto agente ed avendo perciò prodotto un filmato non idoneo a mettere a fuoco i particolari della presunta azione criminosa e degli oggetti posti sui vari tavoli.

 

Tribunale Firenze sez. I, 13/02/2015, n.873

 

Potere di ufficio del giudice

 

In tema di istruzione dibattimentale, il potere del giudice di disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, ove risulti assolutamente necessario, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., non può essere limitato dal principio della discovery, che opera esclusivamente nei rapporti fra le parti.

 

(Nella fattispecie, il tribunale aveva disposto l’acquisizione, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., quali atti irripetibili, di fotografie formate da un teste di p.g. nell’imminenza dell’udienza in cui doveva essere esaminato, e, quindi non presenti nel fascicolo del pubblico ministero, attraverso la stampa di immagini estrapolate dal filmato che aveva documentato un servizio di osservazione, pedinamento e controllo effettuato durante le indagini).

 

Cassazione penale sez. II, 18/02/2014, n.13938

 

Filmato effettuato con un telefonino

 

È legittimamente acquisito ed utilizzato ai fini dell’affermazione della responsabilità penale un filmato effettuato con un telefonino, in quanto l’art. 234 c.p.p. consente l’acquisizione non solo di scritti ma anche di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo ed, al riguardo, è del tutto irrilevante che le registrazioni siano effettuate in conformità alla disciplina della privacy, la quale non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale.

 

Cassazione penale sez. V, 28/11/2014, n.2304

 

Videoriprese: utilizzazione della prova

 

È utilizzabile il filmato del sistema di sorveglianza conservato per un tempo superiore a quello previsto dall’art. 11 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). (In motivazione, la Corte ha rilevato che il termine in questione è previsto a protezione della riservatezza, la cui tutela è, però, sub valente rispetto alle esigenze di accertamento proprie del processo penale).

 

Cassazione penale sez. II, 08/03/2013, n.22169

 

Documento e prova documentale: disconoscimento

 

In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c., il “disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni stesse la loro qualità di prova — e che va distinto dal “mancato riconoscimento”, diretto o indiretto, il quale, invece, non esclude che il giudice possa liberamente apprezzare le riproduzioni legittimamente acquisite — pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

 

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso che potesse avere valore di disconoscimento di una cassetta video registrata la condotta della parte, la quale aveva contestato del tutto genericamente il filmato, senza allegare alcuna circostanza attestante la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta).

 

Cassazione civile sez. lav., 28/01/2011, n.2117

 

Filmato video acquisito mediante copia su cd-rom

 

È pienamente utilizzabile ai fini decisori un filmato video acquisito mediante copia su cd-rom della memoria labile (in quanto periodicamente cancellata per sovrimpressione) di una telecamera a circuito chiuso, giacché tale operazione di acquisizione (effettuata dalla p.g. ex art. 354 c.p.p.) non può considerarsi né ontologicamente irripetibile, né assoggettata alle forme dell’accertamento tecnico preventivo (ex art. 360 c.p.p.) in quanto consistente soltanto nella raccolta di dati materiali pertinenti al reato e alla sua prova, quali semplici rilievi che non implicano il loro studio e la relativa elaborazione critica.

 

Tribunale Perugia, 09/04/2008

 

 

 

 

 

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